Sez. 6, Sentenza n. 1087 del 18/05/1982 Cc. (dep. 06/08/1982) Rv. 154890 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ISTRUZIONE PRELIMINARE DEL PRETORE - ISTRUZIONE PRELIMINARE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - PROVVEDIMENTI DEL MAGISTRATO AI SENSI DELL'ART. 219 COD. PROC. PEN. - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ISTRUZIONE PRELIMINARE DEL PRETORE - ISTRUZIONE PRELIMINARE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - PROVVEDIMENTI DEL MAGISTRATO AI SENSI DELL'ART. 219 COD. PROC. PEN. - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
I poteri conferiti dall'art. 219 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria, ed estensibili al pretore e al P.m., sono di natura processuale e non sostanziale. La detta norma, pertanto, non può essere utilizzata per raggiungere finalità diverse da quelle autorizzate dall'ordinamento penale. Detti poteri, quindi, non possono essere utilizzati sul piano sostanziale per garantire l'esecuzione di un provvedimento del giudice del lavoro, sostituendo così l'attività di polizia giudiziaria a quella giurisdizionale-cautelare propria del giudice dell'esecuzione civile. (nella fattispecie alcuni dipendenti licenziati e reintegrati al lavoro dal giudice civile, si rivolgevano al pretore penale ex art. 388 cod. proc. pen. poiché il datore di lavoro non aveva ottemperato a quanto disposto. Il giudice penale ordinava la reintegrazione ai sensi dell'art. 219 cod. proc. pen.). (V mass n 131524; (Conf mass n 152201; (Conf mass n 150579; (Conf mass n 150574; (Conf mass n 129977).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)