diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 773 del 19/02/1977 (Rv. 384372 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - RICHIESTE DI MAGGIORI SOMME PER RITARDI DEL COMMITTENTE NELLA CONSEGNA DEI LAVORI - CONDIZIONI - ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA - IRRILEVANZA - FORMULAZIONE DI RISERVE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384372-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - RICHIESTE DI MAGGIORI SOMME PER RITARDI DEL COMMITTENTE NELLA CONSEGNA DEI LAVORI - CONDIZIONI - ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA - IRRILEVANZA - FORMULAZIONE DI RISERVE - NECESSITA.*

L'art 54 del regolamento sui lavori pubblici, di cui al RD 25 maggio 1895 n 350, prevede, come condizione necessaria e sufficiente affinche l'appaltatore possa avanzare pretese per ulteriori compensi od indennizzi, ancorche dipendenti da inadempienza del committente, la formulazione di specifiche riserve nel registro di contabilita, seguita, entro quindici giorni, dalla precisa quantificazione delle relative richieste. Pertanto, in un appalto di opere pubbliche, che sia soggetto, per legge o per rinvio contrattuale, a detto regolamento, la proponibilita da parte dello appaltatore di richieste di maggiori somme, per ritardi del committente nella consegna dei lavori, non puo essere condizionata ad Atti di Costituzione in mora del committente medesimo, essendo rilevante, al fine indicato, esclusivamente la rituale e tempestiva formulazione di riserve, ai sensi della citata norma. (V 1458/75, mass nn 375024 e 375026; (V 1148/75, mass n 374584).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)