Sez. 1, Sentenza n. 935 del 15/03/1976 (Rv. 379586 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DELLA PARTE COSTITUITA CON PROCURATORE GENERALE - DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE - MANCANZA - IRRILEVANZA DELLA MORTE DELLA PARTE - SUCCESSIVA SCOPERTA DEL DOCUMENTO ATTESTATIVO DELLA MORTE - REVOCAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DELLA PARTE COSTITUITA CON PROCURATORE GENERALE - DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE - MANCANZA - IRRILEVANZA DELLA MORTE DELLA PARTE - SUCCESSIVA SCOPERTA DEL DOCUMENTO ATTESTATIVO DELLA MORTE - REVOCAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui taluno sia costituito in giudizio a mezzo di procuratore generale, parte in senso sostanziale deve ritenersi non gia il rappresentante ma il rappresentato, e la morte di quest'ultimo non determina l'interruzione del processo se non dichiarata dal procuratore legale. Nel caso di mancata dichiarazione, il decesso e processualmente irrilevante, e la scoperta, ad opera della controparte e dopo la sentenza, del documento che lo comprova non giustifica la revocazione della sentenza stessa, non trattandosi di documento decisivo. (V 1430/66, mass n 322843; (V 1825/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1728, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)