Sez. 3, Sentenza n. 6096 del 19/12/1978 (Rv. 395914 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - OMESSA DICHIARAZIONE IN UDIENZA O NOTIFICAZIONE ALLA CONTROPARTE AD OPERA DEL PROCURATORE - IRRILEVANZA DELL'EVENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DAL PROCURATORE DOPO IL PREDETTO EVENTO - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - OMESSA DICHIARAZIONE IN UDIENZA O NOTIFICAZIONE ALLA CONTROPARTE AD OPERA DEL PROCURATORE - IRRILEVANZA DELL'EVENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DAL PROCURATORE DOPO IL PREDETTO EVENTO - INAMMISSIBILITA.*
Il principio secondo cui la morte della parte rappresentata in giudizio dal procuratore e irrilevante nel processo, finche l'evento non sia stato dichiarato in udienza o notificato alla controparte dal procuratore stesso, opera soltanto nell'ambito del singolo procedimento in cui e avvenuta la Costituzione della parte deceduta, onde e inammissibile in ogni caso l'impugnazione proposta dal procuratore dopo il detto decesso. Cio vale anche nel caso in cui la parte si sia costituita a mezzo di procuratore generale, poiche parte in senso sostanziale deve ritenersi il rappresentato e non il rappresentante. (Conf 935/76, mass n 379586; (Conf 131/71, mass n 349499).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1728, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)