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Sez. 1, Sentenza n. 29879 del 29/12/2011 (Rv. 621027 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Art. 1-bis del r.d. n. 929 del 1942 - Eccezioni al diritto di privativa - Utilizzazione commerciale del patronimico - Inclusione - Limiti - Conformità ai principi della correttezza professionale - Necessità - Conseguenze - Utilizzo con mera funzione descrittiva e non distintiva - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621027-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

Ai sensi dell'art. 1-bis del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, in materia di marchi registrati (nel testo aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480), l'utilizzazione commerciale del nome patronimico, deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva, in ciò risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome; ne consegue che sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato il cuore del secondo marchio, "AVC by Adriana V. Campanile", nel patronimico "Campanile", restando così insufficiente la differenziazione rispetto al marchio "Campanile", già registrato dal ricorrente e contrassegnante la produzione ed il commercio degli stessi prodotti).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1 bis, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)