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Sez. L, Sentenza n. 5449 del 08/05/1992 (Rv. 477155 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - In genere | Sostituzione del pretore ex art. 174, secondo comma, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Decisione della controversia da parte del giudice della discussione diverso da quello dell'istruzione - Validità.
Stato
decisa il 1992-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477155-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - In genere

Anche nel rito del lavoro trova applicazione il disposto dell'art. 174, secondo comma, cod. proc. civ., che prevede la possibilità della sostituzione del giudice istruttore in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze. Pertanto, ove la sostituzione avvenga nel rispetto di tale norma, non sussiste alcuna violazione di legge ove la controversia sia decisa non dal Pretore che l'ha istruita, ma da quello dinnanzi al quale si è svolta la discussione della causa, anche quando non abbia svolto l'attività di istruzione, avendo egli conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conservando comunque in ordine alle prove i poteri istruttori che gli derivano dall'art. 421 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)