Sez. L, Sentenza n. 5443 del 11/04/2001 (Rv. 545858 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE | Sostituzione del giudice designato per l'istruttoria con altro per la discussione ex art. 174, comma secondo, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE
Anche nel rito del lavoro trova applicazione il combinato disposto degli artt. 174 cod. proc. civ. e 63 disp. att. cod. proc. civ. da cui si desume che, in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze, è possibile la sostituzione del giudice istruttore. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione di legge ove la controversia sia decisa non dal giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi al quale si è svolta la discussione della causa, anche quando non abbia svolto l'attività di istruzione (in quanto questi ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove i poteri istruttori che gli derivano dall'art. 421 cod. proc. civ.), salvo che l'impedimento del giudice istruttore sorga dopo l'inizio della discussione. In tale ultimo caso, infatti, in base al principio che vieta che la sentenza sia emanata da parte di un giudice diverso da quello che ha assistito alla discussione, il nuovo giudice designato dopo la sostituzione deve reiterare "ex novo" la discussione fissando una nuova udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)