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Sez. 1, Sentenza n. 2667 del 18/10/2011 Cc. (dep. 23/01/2012) Rv. 251844 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Determinazione della pena residua - Periodo trascorso nel rispetto formale delle prescrizioni, ma sostanzialmente elusivo delle finalità della prova - Valutabilità come pena espiata - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251844-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua che l'affidato deve espiare in caso di revoca del beneficio, va considerato come non equipollente a pena eseguita anche il periodo trascorso nel formale e apparente rispetto delle prescrizioni, qualora il comportamento tenuto complessivamente dal soggetto nel corso della prova riveli un sostanziale fallimento "in toto", e fin dall'inizio, della prova stessa.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)