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Sez. 1, Sentenza n. 9314 del 19/02/2014 Cc. (dep. 26/02/2014) Rv. 259474 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Determinazione della pena residua da espiare - Obbligo di motivazione del giudice in ordine alla decorrenza della revoca - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259474-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente alla decorrenza della revoca, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva disposto la revoca "ex tunc", dando conto esclusivamente della gravità della violazione e delle modalità della sua commissione, alla quale era conseguito un arresto del soggetto).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)