Sez. 2, Sentenza n. 49193 del 12/11/2003 Cc. (dep. 23/12/2003) Rv. 228334 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Richiesta proposta prima dell'esecuzione o notificazione dell'ordinanza e del deposito degli atti - Ammissibilità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE
Non è inammissibile la richiesta di riesame proposta, con riguardo ad una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, prima che l'ordinanza stessa sia eseguita o notificata e prima che il difensore abbia ricevuto avviso del relativo deposito in cancelleria, in quanto la fissazione del "dies a quo" per l'impugnazione, funzionale alla determinazione del termine finale, non implica l'inammissibilità del ricorso antecedente, e d'altronde il carattere totalmente devolutivo del gravame, indipendentemente dalla proposizione di motivi, esclude per il riesame che la sanzione possa connettersi alla mancata cognizione dei contenuti del provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa a riesame richiesto dal difensore del catturando, risultato irreperibile, in base alla cognizione del provvedimento restrittivo ricavata dalla citazione di questo in un decreto di perquisizione domiciliare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)