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Sez. 1, Sentenza n. 4076 del 06/07/1995 Cc. (dep. 21/09/1995) Rv. 202430 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - In genere | Omesso accertamento, in fase di cognizione, della data del commesso reato - Sua rilevanza sulla decisione del giudice dell'esecuzione - Poteri di quest'ultimo - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202430-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - In genere

Allorché il giudice della cognizione non abbia eseguito alcun accertamento in ordine alla data del commesso reato, indicata in modo generico nel capo di imputazione, è consentito al giudice dell'esecuzione, nell'ambito dei poteri di interpretazione spettantigli, prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti quegli elementi dalla cui valutazione sia possibile determinare il tempus commissi delicti, qualora tale circostanza sia rilevante ai fini della decisione. (Fattispecie in tema di istanza di applicazione dell'amnistia e dell'indulto previsti, rispettivamente, dai DD.PP.RR. 75 e 394 del 1990, nella quale la S.C. ha ritenuto non corretta la motivazione del giudice di merito il quale aveva rigettato tale istanza sul rilievo che il capo d'imputazione indicava il fatto come avvenuto "in epoca anteriore e prossima al novembre 1989", e cioè al di là dei termini di applicazione dei benefici, mentre, come risultava dagli atti e lamentava nel ricorso il condannato, l'unico teste d'accusa aveva riferito di essere venuto a conoscenza in quell'epoca del reato, e non che questo fosse stato allora perpetrato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672, DPR 12/04/1990 num. 75 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)