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Sez. 1, Sentenza n. 30609 del 15/04/2014 Cc. (dep. 11/07/2014) Rv. 261087 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Data del commesso reato - Accertamento non desumibile dalla contestazione - Poteri - Doveri del giudice dell'esecuzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261087-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE

Allorché il "tempus commissi delicti" non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata. (Fattispecie relativa alla richiesta di revoca per "ne bis in idem"di plurime sentenze di condanna per delitti di evasione dagli arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)