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Sez. 1, Sentenza n. 25735 del 12/06/2008 Cc. (dep. 25/06/2008) Rv. 240475 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Data del commesso reato - Accertamento non compiuto in sede di cognizione, né desumibile dalla contestazione - Poteri - Doveri del giudice dell'esecuzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240475-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE

Allorché il "tempus commissi delciti" non ha formato oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, né è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata. (Fattispecie relativa a richiesta di computo di un periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferto per altro reato, ai fini dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)