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Sez. 1, Sentenza n. 5569 del 12/11/1998 Cc. (dep. 16/12/1998) Rv. 211882 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO | Amnistia applicata fissando la data del commesso reato non precisata in sede di cognizione - Adozione di procedura "de plano" - Illegittimità - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211882-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO

È illegittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che "de plano" applichi l'amnistia, dopo aver fissato la data del commesso reato non precisata dal giudice della cognizione. E invero, in materia di applicazione dei provvedimenti di generale clemenza, il giudice dell'esecuzione ha la facoltà di provvedere "de plano" quando si tratti di attività di mera constatazione della rispondenza tra la fattispecie astratta di reato desumibile dal decreto e quella concreta, fissata dai termini della sentenza irrevocabile, mentre, allorché si tratti di svolgere una riconsiderazione interpretativa dei dati precostituiti nel procedimento di cognizione, è imprescindibile la procedura in contraddittorio e la conseguente necessità di fissare l'udienza in camera di consiglio. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinto per amnistia un reato di truffa a norma del D.P.R. n. 75 del 1990, dopo avere "de plano" collocato il fatto in epoca antecedente al 24 ottobre 1989).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672, DPR 12/04/1990 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)