Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5803 del 23/03/2015 (Rv. 634994 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Opposizione a cartella esattoriale per violazione del codice della strada - Giudice competente - Individuazione - Proposizione in funzione recuperatoria - Irrilevanza - Luogo di commissione della violazione - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
Le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)