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Sez. L, Sentenza n. 4921 del 13/08/1981 (Rv. 415676 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PER REITERATE ASSENZE PER MALATTIA - DIVIETO - RECESSO EX ART 2110 COD CIV - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415676-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PER REITERATE ASSENZE PER MALATTIA - DIVIETO - RECESSO EX ART 2110 COD CIV - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Il 'caso di malattià del lavoratore, con riguardo al quale lo art 2110, secondo comma, cod civ prevede che il recesso del datore di lavoro puo essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilita della prestazione oltre il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equita (cosiddetto periodo di comporto), va inteso, anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di tutela della salute del lavoratore, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi a brevi intervalli di malattia a carattere intermittente e reiterato (cosiddetta eccessiva morbilita). Ne consegue, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, che anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non puo licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, ma puo esercitare il recesso a norma dell'art 2110 citato unicamente dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato con riferimento a criteri equitativi. (Conf 1371/81, mass n 411996; (Conf 1364/81, mass n 411988; (Conf 765/81, mass n 411242).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)