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Sez. L, Sentenza n. 3909 del 07/06/1983 (Rv. 428834 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI, E MALATTIE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PER REITERATE ASSENZE PER MALATTIA - DIVIETO - RECESSO EX ART. 2110 COD. CIV. - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428834-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI, E MALATTIE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PER REITERATE ASSENZE PER MALATTIA - DIVIETO - RECESSO EX ART. 2110 COD. CIV. - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Il caso di "malattia" del lavoratore - con riguardo al quale l'art. 2110, comma secondo, cod. civ. prevede che il recesso del datore di lavoro possa essere esercitato solo dopo il protrarsi dell'impossibilità della prestazione oltre il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (cosiddetto periodo di comporto) - va inteso anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di tutela della salute del lavoratore, in senso non limitato alla malattia di carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi a brevi intervalli di malattie a carattere intermittente e reiterate (cosiddetta eccessiva morbilità) per cui, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, anche nella ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ma può esercitare il recesso a norma dell'art. 2110 cod. civ. unicamente dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato con riferimento a criteri equitativi. (Conf 4921/81, mass n 415676; (Conf 1371/81, mass n 411996; (Conf 1364/81, mass n 411988; (Conf 765/81, mass n 411242).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)