Sez. L, Sentenza n. 765 del 05/02/1981 (Rv. 411242 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA - CONDIZIONI - MORBILITA ECCESSIVA - GIUSTIFICATO MOTIVO EX ART 3 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE SUPERAMENTO DEL PERIODO DI CONFORTO - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA - CONDIZIONI - MORBILITA ECCESSIVA - GIUSTIFICATO MOTIVO EX ART 3 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE SUPERAMENTO DEL PERIODO DI CONFORTO - NECESSITA.*
Il 'caso di malattià del lavoratore, con riguardo al quale l'art 2110, comma secondo cod civ prevede che il recesso del datore di lavoro puo essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilita della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi e secondo equita (cosiddetto periodo di comporto) va inteso alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattia a carattere intermittente e reiterate, ancorche frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilita). Ne consegue, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro che, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non puo licenziarlo per giustificato motivo ai sensi dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, ma puo esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equita. (V 3923/80, mass n 407812; (Conf 4232/80, mass n 408107; (Conf 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)