diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1364 del 10/03/1981 (Rv. 411988 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - REITERATE ASSENZE DEL DIPENDENTE PER MALATTIA (ECCESSIVA MORBILITA) - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - ESCLUSIONE - POTERI DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1981-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411988-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - REITERATE ASSENZE DEL DIPENDENTE PER MALATTIA (ECCESSIVA MORBILITA) - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - ESCLUSIONE - POTERI DEL DATORE DI LAVORO.*

Il 'caso di malattià del lavoratore, con riguardo al quale l'art 2110, secondo comma, cod civ prevede che il recesso del datore di lavoro puo essere esercitato solo dopo il cosiddetto periodo di comporto, va inteso, anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di tutela della salute del lavoratore, come comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorche frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilita). Ne consegue, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, che anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non puo licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art 3 della legge 15 luglio 1966, n 604, ma puo esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato in base agli Usi o all'equita. Agli stessi criteri e necessario riferirsi anche nel caso in cui trattisi di assenze reiterate per malattie diverse e il periodo di comporto previsto dalla disciplina collettiva consideri solo l'ipotesi di assenze dovute ad un'unica malattia o a ricaduta nella stessa. (V 3923/80, mass n 407812; (V 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)