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Sez. 3, Sentenza n. 6384 del 08/06/1993 (Rv. 482711 - 01)

Mediazione - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) | Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482711-01

Mediazione - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni)

A differenza che nel mandato, in cui chi accetta l'incarico volto alla conclusione di un affare è tenuto all'obbligo di curarne l'esecuzione e cioè a svolgere una determinata attività giuridica con diritto al compenso da parte del mandante indipendentemente dal risultato conseguito e quindi anche se l'affare non è andato a buon fine, a tale obbligo non è invece tenuto il mediatore il quale, interponendosi in maniera neutrale e imparziale tra due contraenti, ha soltanto l'onere di metterli in relazione, appianarne le divergenze e farli pervenire alla conclusione dell'affare, alla quale è subordinato il diritto al compenso, senza che l'indipendenza del mediatore - che va intesa come assenza di qualsiasi vincolo o rapporto che renda riferibile al "dominus" l'attività dell'intermediario - possa venir meno per la unilateralità del conferimento dell'incarico, ovvero per il fatto che il compenso sia previsto a carico di una sola parte o in maniera diseguale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)