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Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 27/06/2002 (Rv. 555412 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Configurabilità - Condizioni - Differenze dal mandato.
Stato
decisa il 2002-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555412-01

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

A differenza dal mandato, in cui chi accetta l'incarico volto alla conclusione di un affare è tenuto all'obbligo di curarne l'esecuzione (cioè a svolgere una determinata attività giuridica, con diritto al compenso da parte del mandante indipendentemente dal risultato conseguito e, quindi, anche se l'affare non è andato a buon fine), a tale obbligo non è, invece, tenuto il mediatore, il quale, interponendosi in maniera neutrale e imparziale tra due contraenti, ha soltanto l'onere di metterli in relazione, appianarne le divergenze e farli pervenire alla conclusione dell'affare, alla quale è subordinato il diritto al compenso, senza che l'indipendenza del mediatore - che va intesa come assenza di qualsiasi vincolo o rapporto che renda riferibile al "dominus" l'attività dell'intermediario - possa venir meno per la unilateralità del conferimento dell'incarico, ovvero per il fatto che il compenso sia previsto a carico di una sola parte o in maniera diseguale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)