Sez. L, Sentenza n. 4786 del 13/11/1989 (Rv. 464176 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - AMMISSIONE D'UFFICIO - POTERE DEL COLLEGIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE NEL RIGETTO DI UNA ISTANZA D'AMMISSIONE - VIZIO DI OMESSO ESAME - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - AMMISSIONE D'UFFICIO - POTERE DEL COLLEGIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE NEL RIGETTO DI UNA ISTANZA D'AMMISSIONE - VIZIO DI OMESSO ESAME - ESCLUSIONE.*
Il secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. - stabilendo che il collegio può ammettere, anche d'ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa - attribuisce al giudice d'appello un potere discrezionale il cui Esercizio è incensurabile in Sede di legittimità, sicché anche nel caso in cui manchi un'espressa motivazione della mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova non ricorre il vizio di omesso esame, dovendosi ritenere che l'omessa motivazione configuri un'implicita negazione della indispensabilità di essi. (Conf 3167/88, mass n 458637; (Conf 958/87, mass n 450590).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)