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Sez. 3, Sentenza n. 4239 del 16/05/1990 (Rv. 467208 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - MANCATA AMMISSIONE - OMESSA MOTIVAZIONE - IMPLICITA ESCLUSIONE DELLA INDISPENSABILITÀ DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1990-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467208-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - MANCATA AMMISSIONE - OMESSA MOTIVAZIONE - IMPLICITA ESCLUSIONE DELLA INDISPENSABILITÀ DELLA PROVA.*

In tema di rito del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia agraria), il secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., nell'abilitare il collegio ad ammettere, anche d'ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, lo investe di un potere discrezionale il cui Esercizio è insindacabile in Sede di legittimità, con la conseguenza che l'omessa motivazione della mancata ammissione in appello di ulteriori mezzi di prova non integra il vizio di omesso esame ma configura soltanto un'implicita affermazione di esclusione della indispensabilità di quei mezzi. (Conf 4786/89, mass n 464176; (Conf 3727/88, mass n 458982; (Conf 3167/88, mass n 458637).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)