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Sez. 1, Sentenza n. 19979 del 18/07/2008 (Rv. 605090 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Art.91 cod. proc. civ. - Ambito applicativo - Fondamento - Conseguenze - Reclamo ex art.26 legge fall. - Applicabilità - .
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605090-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

L'art.91 cod.proc.civ. , secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo, con la conseguenza che la norma trova applicazione anche ai provvedimenti resi in esito al reclamo ex art.26 legge fall., avverso il provvedimento del G.D. al fallimento, benchè la disposizione richiamata manchi di una espressa indicazione circa il governo delle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)