Sez. 2, Sentenza n. 14742 del 26/06/2006 (Rv. 590557 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE | In genere.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE
L'art. 91 cod. proc. civ., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo; pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell'amministratore di condominio, tant'è vero che mentre la decisione nel merito del ricorso di cui all'art. 1129 cod. civ.-, avendo sostanzialmente natura cautelare e tale da non pregiudicare il diritto dell'amministratore-non è ricorribile in cassazione, la consequenziale statuizione relativa alle spese, in quanto dotata dei caratteri della definitività e della decisorietà, è impugnabile ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)