diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 34016 del 22/06/2010 Cc. (dep. 21/09/2010) Rv. 248413 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Annullamento per vizio di motivazione - Poteri del giudice di rinvio - Ambiti di operatività.
Stato
decisa il 2010-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248413-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)