Sez. 6, Ordinanza n. 8668 del 05/02/2014 Cc. (dep. 21/02/2014) Rv. 258812 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Sentenza di assoluzione in grado d'appello - Declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile - Omessa statuizione, nella sentenza di cassazione, in ordine alla richiesta di rifusione delle spese processuali formulata dall'imputato nei confronti della parte civile - Procedura di correzione degli errori materiali - Ammissibilità.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; qualora detta statuizione venga omessa, è applicabile la procedura di correzione degli errori materiali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)