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Sez. L, Sentenza n. 12991 del 23/12/1997 (Rv. 511154 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Per i giorni di ferie - Principio di omnicomprensività della retribuzione - Insussistenza - Determinazione delle voci retributive computabili - Rinvio ex art. 22 all. A R.D. n. 148 del 1931 all'autonomica collettiva - Legittimità anche ex art. 36 Cost.
Stato
decisa il 1997-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511154-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

In armonia con l'inesistenza di un principio di omnicomprensività della retribuzione, l'art. 22 dell'all. A al R.D. n. 148 del 1931, nello stabilire, per il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, che le ferie devono essere compensate con stipendio o paga ed indennità fisse, rinvia per la determinazione di tali voci all'art. 1 dello stesso decreto, secondo cui gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea sono stabiliti dall'autonomia collettiva, e quindi alle concrete previsioni dei contratti collettivi, ai quali è lasciata possibilità di determinazione anche dall'art. 36 Cost., che nel disporre che le ferie devono essere retribuite, lascia ampio spazio all'autonomia collettiva di determinare quali voci retributive concorrono a formare il compenso dovuto nel periodo feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)