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Sez. U, Sentenza n. 11326 del 24/10/1991 (Rv. 474405 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Pensione dell'obbligato - Diritti dell'ex coniuge superstite | Pensione in favore del coniuge divorziato - Attribuzione - Provvedimento del Tribunale - Reclamo alla Corte di appello - Termini - Pronuncia della Corte di appello sul reclamo - Ricorso per Cassazione - Termini.
Stato
decisa il 1991-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474405-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Pensione dell'obbligato - Diritti dell'ex coniuge superstite

In tema di attribuzione della pensione in favore del coniuge divorziato, secondo le previsioni dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, il reclamo alla Corte d'appello, avverso il provvedimento del Tribunale, è soggetto al termine di dieci giorni con decorso dalla notificazione del provvedimento stesso, ovvero, in difetto di notificazione, al termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., mentre il ricorso per cassazione, contro la pronuncia della Corte d'appello sul reclamo (ricorso esperibile ai sensi dell'art. 111 della Costituzione), si sottrae all'applicazione dell'art. 739 cod. proc. civ., riguardante esclusivamente detto reclamo, e va proposto entro le ordinarie scadenze contemplate dagli artt. 325-327 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)