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Sez. L, Sentenza n. 1579 del 12/02/2000 (Rv. 533781 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Affermazione della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod.civ. - Accertamento della riferibilità dell'evento dannoso a colpa del datore di lavoro stesso - Necessità - Censurabilità di tale accertamento in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a lavoratori infortunatisi per effetto dello scoppio di una granata di mortaio presente nell'ambiente di lavoro.
Stato
decisa il 2000-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533781-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Al fine dell'affermazione della responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod.civ. è necessario che l'evento dannoso sia riferibile a sua colpa. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le lesioni subite da alcuni lavoratori per effetto dello scoppio di una granata di mortaio presente nell'ambiente di lavoro che non era stata neutralizzata o visionata da personale qualificato erano riferibili a colpa del datore di lavoro, con conseguente configurabilità del reato previsto dall'art. 590 cod.pen. e del diritto dell'INAIL al regresso esercitato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)