Sez. 3, Sentenza n. 4951 del 02/03/2007 (Rv. 596377 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Situazioni sostanziali plurisoggettive - Sussistenza del litisconsorzio necessario - Configurabilità - Fattispecie relativa a successione di Unità sanitaria locale in rapporto creditorio del comune.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Nella controversia instaurata dall'Inps con opposizione ad ingiunzione comunale ex r.d. n. 639 del 1910, relativa a canoni di locazione e interessi, qualora due ULSS propongano appello affermando di essere succedute ex lege al Comune soccombente, è configurabile litisconsorzio necessario, sussistendo una complessa situazione di rapporti giuridici e di pretese successioni nel credito, tale da configurare una situazione giuridica strutturalmente comune a più soggetti, con la conseguenza che ove l'atto di appello non sia stato notificato al Comune e detto ente non si sia costituito neppure in sede di legittimità per sanare il contraddittorio, la sentenza d'appello deve essere cassata con rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)