Sez. 1, Sentenza n. 2181 del 12/06/1976 (Rv. 380978 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - AL PROCURATORE DOMICILIATARIO - CONSEGNA AL COLLEGA D'UFFICIO - NULLITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - AL PROCURATORE DOMICILIATARIO - CONSEGNA AL COLLEGA D'UFFICIO - NULLITA.*
E nulla la notificazione al procuratore domiciliatario della parte che risulti effettuata a mani di 'collega di studiò del procuratore medesimo, in quanto l'indicata qualifica non e idonea ad evidenziare che l'atto sia stato ricevuto da persona addetta allo studio del destinatario, o comunque vincolata a quest'ultimo da un rapporto giuridico che importi il dovere di curare la consegna dell'atto stesso. (V 71/75, mass n 373215).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)