Sez. 1, Sentenza n. 4915 del 05/06/1987 (Rv. 453537 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI REVOCATORIA ORDINARIA DELLA VENDITA DI BENE IMMOBILE O BENE MOBILE ISCRITTO IN PUBBLICO REGISTRO - INOPPONIBILITÀ - AMBITO - CREDITORE ESECUTANTE IN DANNO DEL COMPRATORE IN BASE A PIGNORAMENTO ANTERIORE ALLA DATA DI TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA - INCLUSIONE - FALLIMENTO DEL COMPRATORE - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA DI REVOCATORIA DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INOPPONIBILITÀ ALLA MASSA DELLA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI REVOCATORIA ORDINARIA DELLA VENDITA DI BENE IMMOBILE O BENE MOBILE ISCRITTO IN PUBBLICO REGISTRO - INOPPONIBILITÀ - AMBITO - CREDITORE ESECUTANTE IN DANNO DEL COMPRATORE IN BASE A PIGNORAMENTO ANTERIORE ALLA DATA DI TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA - INCLUSIONE - FALLIMENTO DEL COMPRATORE - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA DI REVOCATORIA DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INOPPONIBILITÀ ALLA MASSA DELLA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO.*
La sentenza, che accolga la domanda di revocatoria ordinaria della vendita di bene immobile o bene mobile iscritto in pubblico registro, è inopponibile non solo al terzo acquirente in base ad atto trascritto prima della data di trascrizione della domanda stesa (art. 2652 cod. civ.), ma anche al creditore che abbia promosso esecuzione in danno del convenuto compratore (ed al creditore intervenuto nell'esecuzione) in base a pignoramento anteriore alla suddetta data, stante l'espressa equiparazione di tale creditore al terzo acquirente, contemplata, al fine indicato, dall'art. 2915 secondo comma cod. civ.. parimenti, in caso di fallimento di quel convenuto, la predetta sentenza resta inopponibile alla massa quando la relativa domanda sia stata trascritta dopo la dichiarazione di fallimento, dato che l'art. 45 della legge fallimentare, facendo applicazione delle indicate regole in Sede di esecuzione concorsuale, sancisce l'inefficacia rispetto ai creditori delle formalità necessarie per rendere opponibili gli Atti ai terzi, se compiute dopo detta dichiarazione. (V 6994/83, mass n 431635; (V 1/75, mass n 373084).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)