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Sez. 1, Sentenza n. 19025 del 08/08/2013 (Rv. 627532 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI | Vendita immobiliare - Trascrizione della relativa domanda di simulazione in data successiva al fallimento dell'acquirente - Opponibilità a quest'ultimo ex art. 45 legge fall., in rapporto agli artt. 2915 e 2652 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627532-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI

L'art. 45 legge fall., analogamente al precedente art. 42 di cui costituisce corollario, mira ad assicurare la completa cristallizzazione del patrimonio del fallito, preservandolo da pretese di soggetti che vantino titoli formatisi dopo la sentenza dichiarativa di fallimento ed impedendo che altre ne siano fatte valere, nel concorso fallimentare, rispetto a quelle facenti parte del suddetto patrimonio alla data della medesima dichiarazione. In coerenza con tale sua funzione, ed escludendosene la sua integrale assimilazione all'art. 2652, primo comma, n. 4, cod. civ., come la piena identità di contenuto con l'art. 2915, secondo comma, cod. civ., ne consegue che la non tempestività della trascrizione della corrispondente domanda giudiziale è da sola sufficiente ad escludere l'opponibilità della simulazione di un atto alla massa dei creditori, irrilevante rivelandosi il requisito soggettivo della buona fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 2652 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 2915 com. 2, Legge Falliment. art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)