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Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 23/07/1993 (Rv. 483277 - 01)

Esecuzione forzata - Pignoramento - Conversione | Istanza proposta dopo l'aggiudicazione del bene - Tempestività - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483277-01

Esecuzione forzata - Pignoramento - Conversione

La norma di cui al primo comma dell'art. 495 cod. proc. civ., secondo cui la conversione del pignoramento può essere chiesta dal debitore in qualsiasi momento anteriore alla vendita del bene pignorato, non esclude la tempestività di istanza in tal senso proposta dopo l'aggiudicazione del bene, ma quando ancora non sia trascorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 584, per le offerte in aumento di sesto, ovvero, nel caso di presentazione di offerte siffatte, fino a quando non sia stata espletata la gara appositamente prevista, in quanto la sola aggiudicazione non determina, di per sè, la consolidazione del diritto al trasferimento del bene e, prima dei detti momenti, la conversione può ancora utilmente assolvere la sua funzione di sottrarre la liquidazione del bene stesso all'alea di risultati dell'incanto economicamente inadeguati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)