Sez. 3, Sentenza n. 1936 del 10/02/2003 (Rv. 560331 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Ordinanza di aggiudicazione - Revoca - Ammissibilità - Presupposti - Ragioni di opportunità - Vizi dell'ordinanza - Limiti - Pronunzia del decreto di trasferimento del bene.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, nel corso di un processo di espropriazione forzata immobiliare, dichiara la nullità dell'aggiudicazione pronunciata all'esito dell'incanto (nella specie, in quanto tenuto nell'ufficio del giudice anziché nell'aula d'udienza usualmente utilizzata a questo fine), fissando un nuovo incanto, non è giuridicamente inesistente, in quanto è adottato dal giudice dell'esecuzione in forza del potere di revoca dei propri provvedimenti (art. 487, primo comma, cod. proc. civ.), esercitabile per ragioni determinate da vizi del provvedimento, oltre che da valutazioni di inopportunità, originaria o sopravvenuta, sino a quando l'ordinanza di aggiudicazione provvisoria non abbia avuto definitiva esecuzione con la pronunzia del decreto di trasferimento del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 487 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 19 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)