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Sez. 3, Sentenza n. 422 del 03/12/1999 Ud. (dep. 17/01/2000) Rv. 215160 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Complesso industriale di consistenti dimensioni - Delega di compiti - Responsabilità penale del delegante - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215160-01

ACQUE

In materia di tutela dall'inquinamento, anche nelle imprese di grandi dimensioni, nel caso di delega, sussiste sempre la possibilità della responsabilità anche del delegante almeno in due casi: uno oggettivo, allorché l'inquinamento sia riconducibile a cause strutturali dovute a scelte generali; l'altro soggettivo, allorché il dovere generale di controllo, secondo diligenza e prudenza, non sia stato esercitato dal delegante sulla attività o inattività del delegato.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)