Sez. 3, Sentenza n. 1570 del 29/03/1996 Cc. (dep. 06/05/1996) Rv. 205446 - 01
Acque | Tutela delle acque dall'inquinamento - Complesso industriale di consistenti dimensioni - Direttore dello stabilimento - Delega di compiti al responsabile tecnico - Responsabilità penale - Esclusione solo sulla base della prova di rigorose condizioni.
Acque
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento non basta una delega formale ad escludere la responsabilità penale del direttore di un'impresa, anche di notevoli dimensioni, ove l'inquinamento sia conseguenza di cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali, e neppure basta una delega ad operatori di livello inferiore, se manchi il controllo sul concreto esercizio dei poteri delegati, sicché solo in casi eccezionali da provare rigorosamente può essere esclusa la pena responsabilità dei soggetti titolari o dei dirigenti generali di una grande impresa.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 95 art. 3, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 95 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)