Sez. 3, Sentenza n. 9022 del 30/04/2005 (Rv. 581445 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI INTERESSE TURISTICO | Immobili adibiti ad albergo diurno - Durata minima dei relativi contratti di locazione - Equiparazione alle locazioni alberghiere - Esclusione - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI INTERESSE TURISTICO
Le locazioni di immobili adibiti ad "albergo diurno", che erogano servizi diversi (quali bagni, gabinetti, barbiere, parrucchiere manicure, deposito bagagli, stireria, palestra, spogliatoio, etc.), non possono equipararsi agli alberghi per quanto concerne la durata minima dei relativi contratti di locazione, atteso che per albergo si intende l'edificio attrezzato per dare alloggio, senza che possa ritenersi sufficiente a tal fine il fatto che i servizi di cui sopra, non comprensivi dell'alloggio, siano diretti "alla tutela del turismo".
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)