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Sez. 3, Sentenza n. 27934 del 19/12/2005 (Rv. 589926 - 01)

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE | Distinzione dall'affitto di azienda - Presunzione legale (art. 1 comma nono "septies" legge 118 del 1985) - Configurabilità - Presupposti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589926-01

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE

Se, indipendentemente dall'intenzione delle parti e dalla obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto, l'attività del conduttore e l'organizzazione dei beni che costituiscono l'azienda coincidono con la prima destinazione dell'immobile all'esercizio della attività alberghiera, ai sensi dell'art. 1, comma nono "septies", d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 - convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118 - si presume "iuris et de iure" la natura locativa del rapporto, con conseguente applicabilità della relativa disciplina (art. 28 legge 27 luglio 1978 n. 392). Ne consegue che si ha locazione, e non già affitto di azienda, solamente in caso di concessione in godimento di un immobile che, pur essendo attrezzato ad uso alberghiero, non risulti ancora effettivamente gestito dal concedente, a tale stregua difettando l'aspetto dinamico dell'attività d'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2555, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 1 novies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)