Sez. 3, Sentenza n. 1253 del 02/04/1977 (Rv. 384944 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - DIRITTI DELL'ASSICURATO - PRESCRIZIONE ANNUALE - DECORRENZA - DALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL TERZO - SOSPENSIONE - DALLA COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATORE - CONTESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELL'ASSICURATORE - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - DIRITTI DELL'ASSICURATO - PRESCRIZIONE ANNUALE - DECORRENZA - DALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL TERZO - SOSPENSIONE - DALLA COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATORE - CONTESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELL'ASSICURATORE - IRRILEVANZA.*
Nell'Assicurazione della responsabilita civile, le norme dettate dal terzo e quarto comma dell'art 2952 cod civ, in base alle quali la prescrizione annuale dei diritti dell'assicurato decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato medesimo il risarcimento, e rimane sospesa dalla comunicazione all'assicuratore di detta richiesta, fino a che il relativo credito non sia divenuto liquido ed esigibile, ovvero non si sia prescritto, non soffrono deroga nel caso in cui l'assicuratore, ricevuta quella comunicazione, abbia contestato 'in radicè la garanzia assicurativa, deducendo che il sinistro non e compreso fra quelli indennizzabili. (V 2196/74, mass n 370570).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)