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Sez. 2, Sentenza n. 6824 del 18/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 269117 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Intermediario - Concorso nel delitto - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269117-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione alla stregua di concorso in estorsione della condotta dell'imputato, il quale, su sollecitazione della vittima di un furto, aveva prontamente individuato gli autori del fatto, mettendoli in contatto con la stessa, ed aveva poi provveduto alla fissazione e comunicazione a quest'ultima del prezzo del riscatto, nonché alla predisposizione di studiate modalità di rinvenimento del bene in modo che apparisse casuale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)