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Sez. 2, Sentenza n. 37896 del 20/07/2017 Cc. (dep. 28/07/2017) Rv. 270723 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Intermediario - Concorso nel delitto - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-07-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270723-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)