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Sez. 1, Sentenza n. 17972 del 06/09/2004 (Rv. 577255 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sospensione cautelare disposta dal Prefetto ai sensi dell'art. 223, secondo comma, codice della strada - Opposizione - Controllo dell'autorità giudiziaria - Estensione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577255-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

L'art. 223, secondo comma, del codice della strada, nel prevedere l'adottabilità, da parte del Prefetto, della misura cautelare delle sospensione provvisoria della patente di guida, richiede ai fini dell'adozione della misura la sussistenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità"; si impone, pertanto, da parte del giudice dell'opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, una valutazione in ordine alla presenza di detti elementi, e il suo controllo sul provvedimento di sospensione non può essere contenuto nella verifica circa la presenza del "fumus", ma richiede la verifica della concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sulla base delle risultanze processuali.(Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto di doversi limitare ad un controllo formale del provvedimento del Prefetto e che gli fosse precluso entrare nel merito della violazione per la pendenza di procedimento penale sul reato presupposto di guida in stato di ebbrezza).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223 com. 2, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)