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Sez. 1, Sentenza n. 16204 del 17/07/2006 (Rv. 592731 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Quale misura cautelare in caso di guida in stato di ebbrezza - Opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 - Sindacato del giudice - Estensione.
Stato
decisa il 2006-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592731-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

L'art. 223, secondo comma, del codice della strada, nel prevedere l'adottabilità, da parte del prefetto, della misura cautelare della sospensione provvisoria della patente di guida, richiede ai fini dell'applicazione della misura la sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità; si impone, pertanto, da parte del giudice dell'opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1991, una valutazione in ordine alla presenza di detti elementi, e il controllo sul provvedimento di sospensione non può essere limitato alla presenza del "fumus", ma richiede la verifica della concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sulla base delle risultanze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)