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Sez. 2, Sentenza n. 9271 del 20/04/2006 (Rv. 588913 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 223, secondo comma, codice della strada - Emissione - Condizioni - Opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n.689 - Poteri di valutazione del giudice - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588913-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

In tema di violazione delle norme del codice della strada, per le ipotesi di reato di lesioni colpose (o omicidio colposo), l'applicazione da parte del Prefetto della misura preventiva, prevista dall'articolo 223, in relazione all'articolo 222, del codice della strada (che è strumentale rispetto all'omologa sanzione accessoria rimessa al successivo giudizio penale ed è finalizzata alla tutela della pubblica incolumità), non è automaticamente correlata alla esistenza delle relative "notitiae criminis", ma esige, alla stregua di qualsiasi provvedimento di natura cautelare, una valutazione, sia pur delibativa, di fondatezza dell'accusa, come si desume dal testo del secondo comma del citato articolo 223, là dove l'adozione della misura preventiva viene subordinata alla sussistenza di "fondati elementi di evidente responsabilità"; tale formula, infatti, esige il connotato dell'evidenza, che deve caratterizzare gli elementi di responsabilità, e chiaramente comporta che non sia sufficiente un giudizio di semplice plausibilità dell'accusa, occorrendo invece un'alta probabilità di fondatezza della stessa. Ne consegue che il giudice chiamato a pronunziarsi, a seguito di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n.689, che è esperibile anche in tale materia, avverso siffatti provvedimenti, ove ne sia contestata la legittimità, sotto il profilo della sussistenza del richiesto "fumus" a sostegno dell'accusa, non può limitarsi a ritenere la verosimiglianza dell'ipotesi accusatoria, in termini di "compatibilità" degli indizi a carico con la stessa, ma deve riscontrare se in concreto gli elementi accusatori fossero connotati da quell'alto grado di probabilità richiesto dalla norma. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato la opposizione al provvedimento di sospensione della patente di guida disposta dal prefetto, a causa di un sinistro stradale con feriti, nei confronti del presunto conducente, in quanto responsabile, per eccesso di velocità, delle lesioni riportate dal trasportato; ha conclusivamente ritenuto la S.C. che non era stato adeguatamente compiuto il riscontro se gli elementi accusatori fossero connotati dal richiesto alto grado di probabilità, essendosi viceversa limitato il giudice di pace a rilevare che le lesioni riportate dal trasportato erano "compatibili" con l'ipotizzata "attività di guida e con la dinamica del veicolo").

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Cod. Strada art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)