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Sez. 2, Sentenza n. 115 del 11/01/1982 (Rv. 417801 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - OMISSIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417801-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - OMISSIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Non è suscettibile di censure in Sede di legittimità il mancato rinnovo della consulenza tecnica, in quanto rientra nel potere insindacabile del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche ex novo o la rinnovazione di quelle già espletate e ritenute congrue.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)