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Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 08/06/1982 (Rv. 421449 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1982-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421449-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE DEL MERITO.*

L'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. ed il ricorso ad indagini tecniche mediante nomina di un consulente rientrano nel potere discrezionale del giudice del merito, come tale esercitabile, senza Obbligo di motivazione. (V 305/82, mass n 418000; (V 115/82, mass n 417801; (V 5657/80, mass n 409508; (V 1832/80, mass n 405448).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)