diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 20197 del 13/10/2004 (Rv. 577675 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Impianti radiotelevisivi locali - Controversie tra privati in tema di preuso di frequenze - Autorizzazione provvisoria all'esercizio degli impianti ex art.32 legge 223/1990 - Conseguenze in tema di giurisdizione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione - Giurisdizione del G.O. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577675-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

La controversia insorta tra soggetti privati avente ad oggetto il cosiddetto preuso delle frequenze radiotelevisive deve ritenersi tuttora devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223 che, pur sottoponendo l'esercizio della radiodiffusione e telediffusione da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica al conseguimento di apposita concessione (art. 16), consente a coloro che, alla data della sua entrata in vigore, si trovassero a gestire impianti radiotelevisivi, la prosecuzione di tale attività (pur se condizionata, ex art. 32, alla presentazione della domanda per il rilascio della predetta concessione) attraverso l'introduzione dell'istituto dell'autorizzazione provvisoria che, "quoad iurisdictionis", non può essere in alcun modo equiparata alla ricordata concessione di cui all'art. 16, implicante rapporti tra ente concedente e privati necessariamente devoluti alla cognizione del giudice amministrativo, attesi gli aspetti valutativo - discrezionali ad essa sottesi.

Riferimenti normativi: Legge 27/08/1993 num. 323 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 223 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)