Sez. L, Sentenza n. 3353 del 20/05/1986 (Rv. 446317 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO DEI DANNI INDIRETTI E MEDIATI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO DEI DANNI INDIRETTI E MEDIATI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti in via diretta ed immediata dall'inadempimento deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della cosiddetta regolarità causale. In conseguenza, mentre sono da escludere i danni verificatisi per l'intervento di cause e circostanze estranee al comportamento dell'obbligato, vi rientrano, invece, gli altri, quando, pur non producendo il fatto di per se quel determinato evento, abbia tuttavia prodotto uno stato di cose tali che senza di esso non si sarebbe verificato. (V 4236/82, mass n 422207; (V 759/74, mass n 368609; (Conf 4135/74, mass n 372770).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)